Il certificato del casellario giudiziale consente la conoscenza delle condanne
penali definitive e di alcuni provvedimenti in materia di limitazione della capacità
civile esistenti a carico di una determinata persona.
Il certificato del casellario giudiziale può essere richiesto a qualsiasi ufficio del
Casellario presso le Procure della Repubblica, indipendentemente dal luogo di nascita del
richiedente.
Possono essere rilasciati i seguenti tipi di certificato:
Il Certificato generale riporta le iscrizioni risultanti a nome del richiedente, in materia sia penale, sia civile e amministrativa, previste dall'art. 24 del DPR 313/2002 (Testo unico sul casellario).
Il Certificato penale riporta solo le iscrizioni relative a procedimenti penali previste dall'art. 25 del DPR 313/2002 (Testo unico sul casellario).
Il Certificato civile riporta solo le iscrizioni relative a procedimenti di natura civile previste dall'art. 26 del DPR 313/2002 (Testo unico sul casellario) quali: interdizione, inabilitazione, dichiarazione di fallimento, pene accessorie che comportano limitazioni alla capacità civile.
CHI PUO' CHIEDERLO? |
direttamente l'interessato (la richiesta può essere depositata anche da persona da lui delegata)
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DOVE? |
Ufficio Locale - Casellario Giudiziale
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COSA SERVE? |
- domanda in carta libera (modulo disponibile) firmata dall'interessato
- fotocopia di documento di identità non scaduto dell'interessato
- bolli e diritti (da acquistare in tabaccheria)
Le richieste vanno fatte via mail.
Le richieste attualmente vengono ricevute via mail all'indirizzo casellario.procura.nuoro@giustizia.it.
Per gli enti pubblici in caso di richieste numerose si raccomanda di contattare l'ufficio per l'utilizzo del programma "Massive”"
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ESENZIONI |
Tutti i certificati richiesti per uso ADOZIONE sono ESENTI dal pagamento di bolli e
diritti;
Tutte le VISURE delle iscrizioni in materia di casellario giudiziale e di anagrafe
delle sanzioni amministrative dipendenti da reato sono ESENTI dal pagamento di bolli
e diritti;
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VALIDITA' |
Tutti i certificati hanno una validità di 6 mesi dalla data del rilascio.
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VISURE DEL CASELLARIO |
Il D.P.R. 14/11/2002 n. 313 (Testo unico sul Casellario) ha introdotto,
all'art. 33, la così detta visura delle iscrizioni da parte dell'interessato.
Si tratta della possibilità di prendere semplice visione di tutte le iscrizioni
a carico dell'interessato esistenti presso il casellario giudiziale.
Tale visura non ha efficacia certificativa, quindi non può essere esibita per
finalità amministrative o per ragioni di lavoro.
Ha invece il fine di consentire, anche in conformità ai principi di tutela delle persone
rispetto al trattamento dei dati personali, un controllo da parte dell'interessato
dell'esattezza delle iscrizioni contenute nei registri del casellario, ai fini di
eventuali richieste di rettifica.
La relativa richiesta, compilata in forma scritta
secondo il modulo scaricabile ed accompagnata dalla fotocopia di un documento di
identità dell'interessato, può essere presentata presso qualsiasi ufficio del
casellario e non richiede alcuna motivazione. Non è inoltre soggetta al pagamento
di diritti o bolli.
La richiesta può essere presentata anche da persona diversa dall'interessato
purché abbia specifica delega da parte dell'interessato per la presentazione della
domanda (link per scaricare il modulo della delega).
Se si vuole che il delegato possa anche ritirare la visura, occorre
precisarlo nella delega. La delega deve poi essere in ogni caso accompagnata dalla
fotocopia del documento di identità sia del richiedente sia del delegato.
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